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SEU, non più necessario presentare richiesta di qualifica, 

dal 1° maggio sospeso il portale web.

A seguito della Delibera 276/2017/R/eel con la quale l’Autorità per l’energia ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2017 non è più necessario presentare richiesta di qualifica SEU o SEESEU.
Il GSE informa che a decorrere dal 1° maggio 2017 verranno sospese le funzionalità del portale informatico per l’invio delle richieste di qualifica SEU o SEESEU o di comunicazioni di avvenuta modifica dei sistemi per i quali era già stata presentata una richiesta di qualifica. Questo a seguito della Delibera 276/2017/R/eel (in applicazione del decreto legge Milleproroghe) con la quale l’Autorità per l’energia ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2017 non sarà più necessario presentare richiesta di qualifica SEU o SEESEU...

Rinnovabili, con il super ammortamento il payback time in 2 anni

L'​Agenzia delle Entrate ha fatto chiarimenti in merito al super ammortamento ed anche per gli impianti fotovoltaici, che finalmente tornano ad essere dei beni mobili e non più dei beni immobili per le aziende, possono beneficiare del super ammortamento con una maggiorazione del costo di acquisizione pari al 40%.

E' la circolare n. 4/E pubblicata il 30 marzo 2017 a fornire tutti i chiarimenti in merito.

Simulazioni effettuate hanno evidenziato che l’impatto della misura del super-ammortamento sul business plan di impianti fotovoltaici posti sulle coperture di fabbricati di PMI portano ad un payback time di circa 1-2 anni a seconda dei casi, ipotizzando che l’azienda generi un imponibile fiscale per usufruire del beneficio del super-ammortamento, con un ritorno dell’investimento in tempi ragionevoli per le logiche di un’azienda.

GSE: Rapporto 2016 sui Certificati Bianchi

​Il Gestore dei servizi energetici ha pubblicato il Rapporto Annuale 2016 sui certificati bianchi, che illustra i principali risultati ottenuti dal meccanismo incentivante lo scorso anno.

I dati dimostrano, nel periodo preso in esame, un trend positivo: sono state infatti presentate 11.709 Richieste di Verifica e Certificazioni (RVC a consuntivo, analitiche e standard) e 815 Proposte di Progetto e di Programma di Misura (PPPM), per un totale di 12.524 istanze.

Un incremento di quasi il 6% rispetto alle 11.760 PPPM e RVC registrate l’anno precedente.

Anche i Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti hanno fatto registrare un incremento del 10%.

Sono stati riconosciuti 5,5 milioni di TEE pari a circa 1,9 Mtep di risparmi energetici.

Sulla base dei trend evidenziati, viene stimato un volume potenziale dei TEE, al 31 maggio 2017, pari a circa 7,7 milioni. Il GSE non rileva, pertanto, criticità in merito alla disponibilità di titoli sul mercato per assolvere all’obbligo minimo di risparmio 2016, comprensivo dei residui degli obblighi degli anni precedenti.

CONTO TERMICO: 2.200 domande, 58 milioni di incentivi

Il GSE ha aggiornato sulla sua homepage il Contatore che consente di visualizzare i principali dati relativi all’andamento del Conto Termico, il meccanismo incentivante regolato dal DM 16 febbraio 2016.
Dal 31 maggio 2016 sono arrivate al GSE circa 12.200 domande, per un totale di 58 milioni di incentivi richiesti, di cui 34 milioni relativi a richieste inviate in accesso diretto (privati e PA) e 24 milioni attraverso le prenotazioni (solo PA). Queste ultime sono riferibili al periodo agosto 2016 – gennaio 2017.
Limitatamente agli incentivi riconosciuti in accesso diretto, l’impegno di spesa annua cumulata per il 2017 è di 26 milioni, di cui 23 per i privati e 3 milioni per le PA mentre, per il 2018, è di 6 mln, di cui circa 5 mln per i privati e 1 mln per le PA.
L’impegno di spesa annua riferibile agli incentivi richiesti mediante prenotazione è determinato all'avvio lavori, per la quota di acconto, e alla conclusione degli stessi per il saldo.

Prezzi minimi garantiti per l’anno 2017

Lo scorso 27 gennaio l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha aggiornato i prezzi minimi garantiti, come previsto della deliberazione n. 280/07.
Di seguito si riporta integralmente la comunicazione pubblicata sul sito dell’Autorità.

L'Autorità, con la deliberazione 618/2013/R/efr, ha modificato la deliberazione n. 280/07, definendo la nuova struttura e i nuovi valori dei prezzi minimi garantiti che si applicano dall'1 gennaio 2014.
L'articolo 7, comma 7.6, dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07 nella sua nuova formulazione ha definito i criteri per l'aggiornamento dei prezzi minimi garantiti relativi agli anni successivi al 2014 (fino a nuova ridefinizione sulla base di rivisti costi di gestione degli impianti di produzione) a partire dai valori vigenti per l'anno precedente e tenendo conto del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale. Sulla base dei dati pubblicati dall'Istat, la variazione percentuale media annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'anno 2016 rispetto all'anno 2015 è risultata pari a -0,1%. Pertanto, i valori dei prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, vigenti per l'anno 2017 secondo i criteri previsti dalla deliberazione n. 280/07, sono evidenziati nella seguente Tabella. 
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 7, comma 7.3, dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07, nel caso in cui i prezzi minimi garantiti vengano applicati a partire da un qualsivoglia giorno successivo all'1 gennaio, i valori estremi che individuano ciascuno scaglione delle quantità di energia elettrica progressivamente ritirate nel corso dell'anno solare devono essere moltiplicati per il rapporto tra il numero dei giorni residui di applicabilità nell'ambito dell'anno solare e il numero complessivo dei giorni dell'anno solare. Infine, ai sensi dell'articolo 7, comma 7.4, dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07, qualora, al termine di ciascun anno solare, il prodotto tra i prezzi minimi garantiti e la quantità di energia elettrica ad essi riferita sia inferiore al prodotto tra i prezzi di cui all'articolo 6 della medesima deliberazione (sono i prezzi zonali orari che si formano, ora per ora, sul mercato del giorno prima) e la stessa quantità di energia elettrica, il GSE riconosce, a conguaglio, i prezzi di cui al predetto articolo 6.

Continua l'incentivazione per le fonti FER non fotovoltaico...

Continuano ad essere incentivata la produzione di energia elettrica da fonti FER diverse dal fotovoltaico ai sensi del DECRETO del 23/06/2016.

Il decreto, la cui finalità è quella di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici, che promuovano l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi stabiliti nella Strategia energetica nazionale nonché il graduale adattamento alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l’energia e l’ambiente di cui alla comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01).

Attraverso una politica di incentivazione che prevede una tariffa omnicomprensiva sull'energia elettrica prodotta, mediante questo strumento vengono incentivate incentivate le seguenti fonti rinnovabili:

- Eolica

- Idraulica

- Oceanica

- Geotermica

- Gas residuati dai processi di depurazione

- Biogas

- Biomasse

- Bioliquidi sostenibili

- Solare termodinamico

Per ulteriori dettagli in merito si invita a contattare il nostro servizio di assistenza, verranno fornite risposte e chiarimenti in modo totalmente gratuito.

D. Lgs n. 102/2014 - LA DIAGNOSI ENERGETICA

 

Chi è obbligato a dotarsi di Diagnosi Energetica?

Secondo il D.Lgs n. 102/2014 le "Grandi Imprese" e le "Imprese Energivore" devono eseguire una diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni.

Sono esonerate da questo obbligo solo le imprese che rispettano tutte le seguenti condizioni:

  • hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS

  • hanno adottato sistemi di gestione energetica certificati ISO 50001 oppure sistemi di gestione ambientale certificati EN ISO 14001

  • il sistema di gestione adottato include un audit energetico conforme ai parametri stabiliti dal D.Lgs 102/201

 

Il D.Lgs 102/2014 definisce Grande Impresa

  • un’impresa che occupa più di 250 persone,

  • il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro.

Mentre, il DM del 5 aprile 2013 indica i parametri in base ai quali si determina se un’impresa può essere considerata a forte consumo energetico, o energivora:

  • Almeno 2,4 GWh di energia elettrica oppure almeno 2,4 GWh di energia diversa dall’elettrica

  • Rapporto tra costo effettivo dell’energia utilizzata e valore del fatturato non inferiore al 3%.

Dunque, le imprese ricadenti nell'uno o nell'altro caso devono eseguire una Diagnosi Energetica secondo la norma CEI UNI EN 16247.

Quali sono le sanzioni per mancato (o non conforme) adempimento?

Il decreto prevede anche delle sanzioni per le imprese che non rispettano gli obblighi stabiliti. Le imprese che devono eseguire la diagnosi energetica e non lo fanno entro i termini stabiliti (5 dicembre 2015) vanno incontro a una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 4 mila e 40 mila euro.

Anche le imprese dotate di diagnosi energetica possono andare incontro a sanzioni. Come abbiamo detto, le diagnosi energetiche devono rispettare dei criteri minimi: se i criteri minimi non sono rispettati, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 2 mila ai 20 mila euro.

Ma cos'è una Diagnosi Energetica?

L’audit energetico, o diagnosi energetica, consiste nella raccolta e analisi dei dati tecnici ed economici sui consumi energetici e nell’identificazione delle soluzioni e dei relativi investimenti.

In genere una diagnosi energetica comprende un sopralluogo negli stabilimenti, l’analisi dei contratti di fornitura energetica e dei consumi in bolletta e la progettazione di interventi di riqualificazione energetica comprensiva di analisi economico-finanziaria degli investimenti. Può necessitare anche di un periodo di monitoraggio dei consumi energetici e ha come esito un elenco degli interventi che è necessario eseguire per azzerare gli sprechi e ridurre i consumi energetici.

Le caratteristiche che devono avere gli audit sono stabilite nell’Allegato 2 del D.Lgs 102/2014.

Tuttavia l'obbligo di dotarsi di una Diagnosi Energetica non deve essere visto come un'imposizione legislativa, bensì la si deve vedere come una opportunità aziendale per incrementare i risparmi energetici e rendere più efficienti i propri processi.

Avere sotto controllo i propri consumi energetici, fare interventi di miglioramento dell’efficienza o adottare sistemi di gestione dell’energia certificati sono tutti modi per abbattere i consumi energetici, risparmiare in bolletta e accedere anche a incentivi economici come i Certificati Bianchi, Conto Termico, incentivi FER, ecc., che permettono di avere tempi di ritorno degli investimenti brevissimi.

Le imprese che fanno una diagnosi energetica e intraprendono un percorso di efficienza energetica hanno solo da guadagnarci.

Approfitta dell'opportunità, chiedi alla sezione "contatti" tutti i dubbi e chiarimenti in merito, riceverai risposta ad ogni quesito.

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