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Energy Manager

Quando si parla di energia e di Energy Manager, quasi sempre la prima domanda che ci pongono e: "Chi è l'Energy Manager?", in questo paragrafo viene data una risposta a tale domanda e vengono chiariti alcuni aspetti fondamentali legati a questa figura che diventa sempre più importante ed acquisisce sempre più importanza in uno scenario energetico globale.

 

Un energy manager, come suggerisce il termine, è un soggetto che ha il compito di gestire ciò che riguarda l’energia all’interno di un’azienda, un ente pubblico, o più in generale una struttura, verificando i consumi, ottimizzandoli e promuovendo interventi mirati all’efficienza energetica e all’uso di fonti rinnovabili.

La figura dell’energy manager nasce negli USA ai tempi della prima crisi petrolifera del 1973. In Italia è stata istituzionalizzata già dalla legge 308/82, ma è con la legge 10/91 che l’energy manager trova un nuovo e più forte impulso.

Infatti, nasce per la prima volta “il Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia”, obbligatorio per le realtà industriali caratterizzate da consumi superiori ai 10.000 tep/anno e per le realtà del settore civile, terziario e trasporti che presentino una soglia di consumo superiore a 1.000 tep/anno (tep: tonnellate di petrolio equivalenti).

 

L’energy manager, dunque, verifica i consumi energetici in gioco, e si preoccupa di ottimizzare gli stessi attraverso la corretta regolazione degli impianti e il loro utilizzo appropriato dal punto di vista energetico, di promuovere comportamenti da parte dei dipendenti e/o degli occupanti della struttura energeticamente consapevoli e di proporre investimenti migliorativi, possibilmente in grado di migliorare i processi produttivi o le performance dei servizi collegati.

Un’altra funzione che spesso riguarda l’energy manager è quella degli acquisti di energia elettrica e altri vettori energetici. Chiaramente in questo caso si tratta di ridurre i costi di acquisto, eventualmente promuovendo la corretta gestione dei carichi elettrici in modo da evitare punte di potenza che comportino costi maggiori.

Le soglie oltre le quali diventa obbligatoria la nomina, espresse in tonnellate equivalenti di petrolio (tep), sono le seguenti:

10.000 tep per le imprese del settore industriale;

1.000 tep per i soggetti dei settori civile, trasporti e terziario.

Volendo fornire un riferimento, 1.000 tep corrispondono a circa 1,2 milioni di m3 di gas naturale o a 5,3 milioni di kWhe in usi finali.

Secondo la legge, l’incarico di tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia consiste nella raccolta e nell’analisi dei dati sui consumi energetici e nella promozione dell’uso efficiente dell’energia nella propria struttura (ossia nell’essere un energy manager), può essere svolto sia da un dipendente, sia da un consulente esterno.

Chi viene nominato responsabile ai sensi dell’articolo 19 della legge 10/91 viene inserito nell’elenco (non si tratta di un albo) curato e gestito dalla FIRE per incarico del Ministero dello sviluppo economico.

Gli ambiti di intervento di un energy manager sono ampi e diversificati. Un’azione importante da sottolineare subito è la sensibilizzazione degli addetti ai vari settori, in particolar modo del personale addetto alla gestione e alla manutenzione delle centrali termiche e degli impianti elettrici. Oltre alla sensibilizzazione si ritiene opportuno segnalare l’importanza del coinvolgimento degli stessi addetti e più in generale degli occupanti che hanno margini di interazione con le variazioni di consumi. Il coinvolgimento può andare semplicemente dal mettere al corrente gli addetti su ciò che si intende proporre/realizzare, ad una partecipazione attiva degli stessi nelle fasi di raccolta dati o, ad esempio, relativamente all’installazione di eventuale strumentazione di monitoraggio.

Altrettanto importante è l’azione di interfacciamento con le varie funzioni che compongono la struttura: se si è interni alla struttura occorre stabilire i contatti con i responsabili amministrativi per la contabilità e i bilanci in modo da avere la necessaria conoscenza della situazione, nonché relazionarsi con i responsabili delle decisioni sugli investimenti, al fine di conoscere gli indirizzi e la strategia di impiego delle risorse dell’impresa. Se si è un consulente esterno occorre conoscere i processi interni di produzione, i relativi responsabili e le procedure organizzative; inoltre è necessario stabilire, con i responsabili delle attività amministrative, le modalità di accesso alle informazioni e ai dati e, soprattutto, verificare con la direzione le strategie che si intendono attuare, concordando la politica di gestione dei rapporti interni.

 

Di seguito sono riportati alcuni tipici ambiti di intervento dell’energy manager:

- Diagnosi energetica

- Energy performance indicator (EnPI)

- Gestione dei consumi e relativi interventi

- Buone pratiche

- Progetti ad hoc

- Aspetti finanziari

- Ottimizzazione delle forniture

- Resoconto

Si precisa innanzitutto che non esiste un albo degli energy manager. L’energy manager può essere visto sotto due aspetti: come inteso dall’art.19 della legge 10/91 e in generale come professionista che si occupa della gestione energetica all’interno di una o più realtà

Infine viene sottolineato che sulla base del D.M. 28 dicembre 2012, che all’articolo 7 comma e) ha previsto l’accesso al meccanismo dei certificati bianchi anche per i soggetti con energy manager nominato volontariamente, la Circolare MiSE del 18 dicembre 2014 ha previsto (punto 5) un ampliamento delle attività di gestione e sensibilizzazione rivolte agli energy manager da svolgersi da parte di FIRE in coordinamento con ENEA.

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