Il nuovo decreto sulle rinnovabili
Il D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28, che recepisce la Direttiva 2009/28/CE, rappresenta il più recente strumento legislativo per la diffusione delle fonti rinnovabili, in quanto riporta le strategie per il raggiungimento al 2020 degli obiettivi fissati dall’Unione Europea per la quota di energia da fonti rinnovabili.
Il decreto rappresenta una vera e propria riforma complessiva della politica sulle fonti rinnovabili e, anche per questo, nella maggior parte dei provvedimenti, si rimanda a specifici provvedimenti attuativi, come decreti ministeriali o delibere dell’AEEGSI.
Occorre sottolineare, che l’obiettivo nazionale al 2020 della quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia viene posta pari a 17%.
Nella prima parte del decreto vengono stabilite alcune semplificazioni procedurali per l’iter autorizzativo degli impianti. Nei principi generali ispiratori di questa semplificazione, volta a favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili, si riporta: la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione (art. 4).
A tale proposito, per quanto riguarda l’Autorizzazione Unica, si ha la modifica termini conclusione, che vengono portati a 90 giorni (art. 5). Si ha poi la sostituzione della DIA con la “Procedura abilitativa semplificata”, lasciando alle Regioni la facoltà di estenderla agli impianti di potenza fino ad 1 MW. Inoltre le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della “comunicazione” ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici (art. 6).
Relativamente ai “Regimi di autorizzazione per le rinnovabili termiche”, per gli impianti solari termici installati sugli edifici è sufficiente la comunicazione di inizio lavori (art. 7).
Un altro importante argomento affrontato dal decreto è quello dell’obbligo di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili sui nuovi edifici o in caso di ristrutturazioni rilevanti (art. 11 e allegato III).
In particolare vige l’obbligo di produrre energia termica da fonti rinnovabili secondo i seguenti criteri:
• 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali
Per il riscaldamento ed il raffrescamento:
a) il 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.
Per quanto riguarda il fabbisogno di energia elettrica, la potenza elettrica (P), espressa in kW, degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, deve essere calcolata secondo la seguente formula: P = S/K dove
S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2 e K è un coefficiente (m2/kW) che assume i seguenti valori:
a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.
Altre importanti disposizioni riguardano la Certificazione Energetica e sono essenzialmente volte a aumentare nei cittadini la consapevolezza dell’importanza della certificazione energetica delle unità immobiliari. In particolare il decreto riporta principalmente le seguenti prescrizioni (art. 13): nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il
conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.
Viene poi introdotto un bonus sulla volumetria degli edifici a più basso impatto energetico (art. 12): i progetti dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all’allegato 3, beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5%.
Nella sezione sui “regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” è importante la definizione dei “criteri generali di incentivazione” (art. 24):
• l’incentivo ha lo scopo di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio;
• il periodo di diritto all’incentivo è pari alla vita media utile convenzionale delle specifiche tipologie di impianto e decorre dalla data di entrata in esercizio dello stesso;
• l’incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto e può tener conto del valore economico dell’energia prodotta;
• gli incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell’impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dell’AEEGSI;
• l’incentivo è attribuito esclusivamente alla produzione da nuovi impianti, ivi inclusi quelli realizzati a seguito di integrale ricostruzione, da impianti ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, e da centrali ibride, limitatamente alla quota di energia prodotta da fonti rinnovabili;
• l’incentivo assegnato all’energia prodotta da impianti solari fotovoltaici è superiore per gli impianti ad alta concentrazione e tiene conto del maggior rapporto tra energia prodotta e superficie utilizzata;
• per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l’incentivo tiene conto della tracciabilità e della provenienza della materia prima, nonché dell’esigenza di destinare prioritariamente:
– le biomasse legnose trattate per via esclusivamente meccanica all’utilizzo termico;
– bioliquidi sostenibili all’utilizzo per i trasporti;
– il biometano all’immissione nella rete del gas naturale e all’utilizzo nei trasporti.
• per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, in aggiunta ai criteri di cui al punto precedente, l’incentivo è finalizzato a promuovere:
– l’uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti, di biogas da reflui zootecnici o da sottoprodotti delle attività agricole, agro-alimentari, agroindustriali, di allevamento e forestali, di prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari, nonché di biomasse e bioliquidi sostenibili e biogas da filiere corte, contratti quadri e da intese di filiera;
– la realizzazione di impianti operanti in cogenerazione;
– la realizzazione e l’esercizio, da parte di imprenditori agricoli, di impianti alimentati da biomasse e biogas asserviti alle attività agricole, in particolare di micro e minicogenerazione,
• l’incentivo è altresì attribuito, per contingenti di potenza, alla produzione da impianti oggetto di interventi di rifacimento totale o parziale, nel rispetto dei seguenti criteri:
– l’intervento è eseguito su impianti che siano in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell’impianto;
– l’incentivo massimo riconoscibile non può essere superiore, per gli interventi di rifacimento parziale, al 25% e, per gli interventi di rifacimento totale, al 50% dell’incentivo spettante per le produzioni da impianti nuovi; nel caso degli impianti alimentati a biomassa, ivi compresi quelli alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti, l’incentivo massimo riconoscibile non può essere superiore, per gli interventi di rifacimento parziale, all’80% e, per gli interventi di rifacimento totale, al 90% dell’incentivo spettante per le produzioni da impianti nuovi;
– l’incentivo in ogni caso non si applica alle opere di manutenzione ordinaria e alle opere effettuate per adeguare l’impianto a prescrizioni di legge;
– l’incentivo non si applica alle produzioni da impianti che beneficiano di incentivi già attribuiti alla data di entrata in vigore del presente decreto o attribuiti ai sensi del presente articolo, per tutto il periodo per il quale è erogato l’incentivo in godimento.
Vengono anche introdotte specifiche “disposizioni per la promozione dell’utilizzo del biometano”. A tale proposito, l’art. 8 riporta: “Al fine di favorire l’utilizzo del biometano nei trasporti, le regioni prevedono specifiche semplificazioni per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di specifiche semplificazioni per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di quelli esistenti ai fini della distribuzione del metano. Inoltre, gli impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento sono dichiarati opere di pubblica utilità e rivestono carattere di indifferibilità e di urgenza.
Il decreto affronta anche i temi di formazione e informazione (art. 14), indicando che il GSE dovrà realizzare, in collaborazione con l’ENEA, per quanto riguarda le informazioni relative all’efficienza energetica, un portale informatico recante:
a) informazioni dettagliate sugli incentivi nazionali per le fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, calore e freddo e sulle relative condizioni e modalità di accesso;
b) informazioni sui benefici netti, sui costi e sull’efficienza energetica delle apparecchiature e dei sistemi per l’uso di calore, freddo ed elettricità da fonti energetiche rinnovabili;
c) orientamenti che consentano a tutti i soggetti interessati, in particolare agli urbanisti e agli architetti, di considerare adeguatamente la combinazione ottimale di fonti energetiche rinnovabili, tecnologie ad alta efficienza e sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali;
d) informazioni riguardanti le buone pratiche adottate nelle regioni, nelle province autonome e nelle province per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per promuovere il risparmio e l’efficienza energetica;
e) informazioni di sintesi in merito ai procedimenti autorizzativi adottati nelle regioni, nelle province autonome e nelle province per l’installazione degli impianti a fonti rinnovabili.
Un altro importante tema del decreto è quello “sistemi di qualificazione degli installatori” (art. 15). La qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore è conseguita oltre che con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui al D.M. 37/08, da ulteriori indicazioni (allegato IV) sulle modalità di rilascio del titolo professionale e sul periodo di formazione.