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Contabilizzazione e ripartizione della spesa

Secondo il D.Lgs. n. 102/2014, entro il 31 dicembre 2016, successivamente prorogato al 31 giugno 2017, tutti i condomini ed edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, è obbligatoria l’installazione di dispositivi specifici per la termoregolazione e la contabilizzazione individuale del calore.

Secondo l'obbligo sopra menzionato, ogni condomino sebbene facente parte di un impianto di riscaldamento centralizzato, andrà a pagare la bolletta in proporzione a quanto effettivamente ha consumato, e non più sulla base di divisioni millesimale che fino ad oggi ha visto penalizzare i soggetti più virtuosi in termini di efficientamento energetico.

Il decreto obbliga, oltre a mettere in campo una contabilizzazione individuale per la ripartizione della spesa relativa al riscaldamento e nel caso al consumo di energia per la produzione di acqua calda sanitaria, anche un meccanismo di "termoregolazione" che dovrà avvenire mediante l'installazione di valvole termostatiche direttamente sui corpi scaldanti, ad esempio sui radiatori dei vari appartamenti. In tal modo, fissando il valore di temperatura da tenere nell’ambiente, sarà la valvola in automatico a mantenere constante la temperatura aprendo e chiudendo il flusso di acqua calda proveniente dalla caldaia.

Mentre la contabilizzazione individuale dovrà essere fatta mediante l'installazione di contatori individuali che forniscono direttamente il calore ceduto o assorbito dall’ambiente in esame, secondo la norma UNI EN 1434 del 2007 (contabilizzazione diretta), se tecnicamente possibile, laddove ci sta l’impossibilità di installare i contabilizzatori, oppure la soluzione risulta economicamente svantaggiosa, sarà necessaria una relazione tecnica in cui si evince che non è possibile installare contatori individuali, in tal caso si andranno ad installare i "ripartitori di calore" in corrispondenza di ogni radiatore  e ad essi piombati, secondo la norma UNI EN 834 del 1997 (contabilizzazione indiretta).

La spesa relativa ai consumi effettivi che il condomino va a generare, e quindi i relativi costi da ripartire, viene stabilita secondo la norma UNI 10200, ed è prevista una sanzione se dette ripartizioni non vengono fatte in conformità alla norma.

Volendo riassumere le attività che dovranno essere seguite, possiamo così elencarle:

Definire:

  • Tipologia dell’impianto al fine di stabilire il tipo di contabilizzazione

  • Rilievo di tutti i terminali in conformità a quanto previsto dalla UNI 10200

  • Determinazione della potenza nominale o della potenza UNI EN 442 per un salto termico DT pari a 60 °C

  • Certificazione delle potenze installate

  • Determinazione del costo del kWh prodotto al fine di ripartire i costi ai condomini

Per la contabilizzazione diretta stabilre:

  • I campi delle portate effettive

  • I campi delle differenze di temperature tra mandata e ritorno

  • Il tipo e la dimensione del contatore

  • L’errore massimo di misura

Per la contabilizzazione indiretta effettuare:

  • Progetto di installazione di contatori

  • Programmazione dei contatori indiretti

Le sanzioni nei casi in cui il condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale non provvedono ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro (articolo 16 comma 7 del D.Lgs 102/2014)

Mentre, il condominio provvisto di termoregolazione e contabilizzazione ma che non ripartisce le spese in conformità alla normativa tecnica UNI 10200:2015 è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro (articolo 16 comma 8 del D.Lgs 102/2014). E' fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.

Dato che l'intervento può essere effettuato quando l'impianto è spento, quindi nel periodo annuale primavera-estate, è consigliabile affrettarsi ed approfittare del periodo primaverile in arrivo al fine di adempiere agli obblighi imposti dal decreto senza creare disagi e criticità al condominio.

Infine viene precisato che se il risparmio ottenibile attraverso l’intervento di contabilizzazione è sconveniente rispetto ad altri interventi di riqualificazione è possibile "derogare" all'obbligo di contabilizzazione. Tuttavia questa eventualità risulta essere veramente rara e quasi sempre laddove possibile si tratta di impianti ad aria.

Risulta doveroso evidenziare che non occore guardare questo adeguamento solo come un obbligo di legge imposto, bensì cogliere lo stesso come opportunità offerta visti i vantaggi ed i benefici che porta in termine di efficientamento energetico e risparmio economico relativo ai costi di esercizio; infatti, l'impianto centralizzato è più sicuro dell'autonomo, la manutenzione di una sola caldaia è meno onerosa e la sicurezza è affidata ad un unico responsabile, diventa possibile accendere il riscaldamento in qualsiasi orario, senza limitazioni e secondo le esigenze individuali, in altre parole chi non consuma non paga per gli altri, e far notare che il consumo energetico di un impianto centralizzato è nettamente inferiore a quello di un impianto autonomo.

 

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