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Diagnosi energetica

L’”audit energetico”, o “diagnosi energetica”, è un documento che riprende tutte le tipologie di consumi energetici di un’azienda, dagli edifici alla conduzione degli impianti, ai processi produttivi ed ai consumi per autotrazione, consiste nella raccolta e analisi dei dati tecnici ed economici sui consumi energetici e nell’identificazione delle soluzioni e dei relativi investimenti da mettere in campo.

In genere una diagnosi energetica comprende diversi incontri preliminari con la proprietà e tecnici di conduzione manutenzione degli impianti, diversi sopralluoghi negli stabilimenti e presso i processi produttivi, l’analisi dei contratti di fornitura energetica e dei consumi in bolletta e la progettazione di interventi di riqualificazione energetica comprensiva di analisi economico-finanziaria degli investimenti. Può necessitare anche di un periodo di monitoraggio dei consumi energetici e ha come esito un elenco degli interventi che è necessario eseguire per azzerare gli sprechi e ridurre i consumi energetici.

Le caratteristiche che devono avere gli audit sono stabilite nell’Allegato 2 del D.Lgs 102/2014:

  • sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l’energia elettrica) sui profili di carico;

  • comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;

  • ove possibile, si basano sull’analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;

  • sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative.

 

Se l’impresa ha già una diagnosi energetica, ma non rispetta questi criteri minimi, è necessario fare una nuova diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015.

Le diagnosi energetiche possono essere eseguite da una serie di organizzazioni e figure professionali individuati in:

  • Auditor Energetici

  • EGE (Esperti in Gestione dell’Energia) certificati secondo la norma UNI CEI 11339

  • ESCO (Energy Service Company) certificate secondo la norma UNI CEI 11352

Hanno l’obbligo di redigere una “Diagnosi Energetica” ai sensi del D.Lgs 102/2014 le seguenti imprese:

  • Grande Impresa: un’impresa che occupa più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro.

  • Imprese energivore: consumano almeno 2,4 GWh di energia elettrica oppure almeno 2,4 GWh di energia diversa dall’elettrica, il rapporto tra costo effettivo dell’energia utilizzata e valore del fatturato non inferiore al 3%.

 

Le imprese di cui sopra devono eseguire una diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni.

 

Sono esonerate da questo obbligo solo le imprese che rispettano tutte le seguenti condizioni:

  • hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS

  • hanno adottato sistemi di gestione energetica certificati ISO 50001 oppure sistemi di gestione ambientale certificati EN ISO 14001

  • il sistema di gestione adottato include un audit energetico conforme ai parametri stabiliti dal D.Lgs 102/2014

Il decreto prevede ovviamente anche delle sanzioni per le imprese che non rispettano gli obblighi stabiliti. Le imprese che devono eseguire la diagnosi energetica e non lo fanno entro i termini stabiliti (5 dicembre 2015) vanno incontro a una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 4 mila e 40 mila euro.

Anche le imprese dotate di diagnosi energetica possono andare incontro a sanzioni. Come abbiamo detto, le diagnosi energetiche devono rispettare dei criteri minimi: se i criteri minimi non sono rispettati, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 2 mila ai 20 mila euro.

Le caratteristiche che devono avere gli audit sono stabilite nell’Allegato 2 del D.Lgs 102/2014:

  • sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l’energia elettrica) sui profili di carico;

  • comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;

  • ove possibile, si basano sull’analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;

  • sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative.

Se l’impresa ha già una diagnosi energetica, ma non rispetta questi criteri minimi, è necessario fare una nuova diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015.

C’è un ottimo motivo in più, ed è che la diagnosi energetica e l’efficienza energetica sono una grande opportunità di risparmio per le aziende.

Avere sotto controllo i propri consumi energetici, fare interventi di miglioramento dell’efficienza o adottare sistemi di gestione dell’energia certificati sono tutti modi per abbattere i consumi energetici, risparmiare in bolletta e accedere anche a incentivi economici come i Certificati Bianchi, che permettono di avere tempi di ritorno degli investimenti brevissimi.

Le imprese che fanno una diagnosi energetica e intraprendono un percorso di efficienza energetica hanno solo da guadagnarci.

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