top of page

Cogenerazione ad alto rendimento (CAR)

Già nel D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, si prospettava la necessità di stabilire quando un impianto potesse definirsi di cogenerazione, per godere dei benefici previsti dalla legge, e dava mandato all’AEEGSI di indicarne le relative condizioni tecniche. A tale proposito tale legge recitava: “Cogenerazione è la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate”.

Di conseguenza, il 19 marzo 2002, l’AEEGSI emanò la deliberazione n. 42/02 dal titolo “Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”.

Tale deliberazione stabiliva che un impianto poteva considerarsi di cogenerazione (ai sensi del D.Lgs. n. 79/99) quando due parametri operativi:
l’Indice di Risparmio di Energia (IRE) e il Limite Termico (LT), erano maggiori dei rispettivi valori limite fissati nella deliberazione stessa. Tali indicazioni furono poi aggiornate in successive deliberazioni. 
Questa situazione viene superata a seguito dell’introduzione, con Direttiva Europea 2004/8/CE, del nuovo concetto di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), il cui riconoscimento si basa su un unico indice, il PES (Primary Energy Saving).

In Italia la modalità operativa per il calcolo del PES, ai fini del riconoscimento della CAR, si trova nel D.M. 4 agosto 2011, che integra il Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 e che completa il recepimento della Direttiva Europea 2004/8/CE, iniziato appunto con il D. Lgs. n. 20/2007.

I principali benefici per la Cogenerazione ad Alto Rendimento sono i seguenti:

  • la priorità di dispacciamento, ossia la precedenza di immissione in rete dell’energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento rispetto a quella prodotta da fonti convenzionali;

  • l’accesso ai Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi), nel caso in cui l’impianto di cogenerazione ad alto rendimento sia stato realizzato da una società di servizi energetici o da un distributore di energia elettrica e gas;

  • riduzione dell’accisa del gas metano utilizzato per la cogenerazione;

  • l’accesso al servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta (quando l’impianto di Cogenerazione ad Alto Rendimento ha una potenza nominale fino a 200 kW);

  • applicazioni di condizioni tecnico-economiche semplificate per la connessione alla rete elettrica, come definite dall’Autorità con la deliberazione n. ARG/elt 99/08;

  • esenzione dal pagamento degli “oneri generali di sistema” (SEU/SEESEU).

bottom of page