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Certificati bianchi

Il sistema di incentivazione noto come “Certificati Bianchi” (il cui nome tecnico è “Titoli di Efficienza Energetica”, TEE) è operativo dal 2005. I decreti 20 luglio 2004 emanati dal Ministro per le attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio riformano profondamente la politica di promozione del risparmio energetico negli usi finali, introducendo un sistema molto innovativo anche nel panorama internazionale.

Si tratta di un complesso meccanismo che prevede "obblighi" a carico dei distributori di energia elettrica e gas naturale con oltre 50.000 clienti finali, combinati con "benefici" offerti a soggetti che realizzano gli interventi di riduzione dei consumi e miglioramento negli usi finali di energia.

L’obiettivo che deve essere raggiunto dal singolo distributore in un dato anno è definito come il prodotto dell’obiettivo nazionale per quell’anno moltiplicato per il rapporto tra la quantità di gas (o elettricità) distribuita dall’impresa e la quantità globale di gas (o elettricità) distribuita sul territorio nazionale dalle imprese soggette all’obbligo, quantità riferite all’annualità (1 gennaio-31 dicembre) di due anni prima.

 

Per adempiere a questi obblighi e ottenere il risparmio energetico prefissato i distributori possono:

  • attuare progetti a favore dei consumatori finali che migliorino l'efficienza energetica delle tecnologie installate o delle relative pratiche di utilizzo. I progetti possono essere realizzati direttamente.

  • tramite società controllate, o ancora attraverso società operanti nei settori dei servizi energetici (ad esempio tramite ESCO (Energy Services Companies), acquistare da terzi "titoli di efficienza energetica" (certificati bianchi) attestanti il conseguimento di risparmi energetici.
     

Il meccanismo dei certificati bianchi si basa sui seguenti elementi:

  • uso di metodi approvati per la determinazione del risparmio energetico conseguito mediante un certo intervento di efficienza energetica, 

  • erogazione di un incentivo economico sotto forma di titoli negoziabili sul mercato in base al risparmio conseguito.

 

Il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012 prima, ed il Decreto del 11 gennaio 2017 poi, hanno introdotto sostanziali novità alla politica dei Certificati Bianchi, in particolare:

  • il GSE si occupa di gestire le attività del meccanismo di certificazione relativo ai certificati bianchi, per svolgere questa attività il GSE si avvale del supporto di ENEA e di RSE, tenendo conto delle rispettive competenze.

  • certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l’entrata in vigore del presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative, l’accesso a: 1. fondi di garanzia e fondi di rotazione; 2. contributi in conto interesse; 3. detassazione del reddito d’impresa riguardante l’acquisto di macchinari e attrezzature.

In particolare, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 11 gennaio 2017, i progetti di efficienza energetica realizzati per ottemperare agli obblighi di risparmio annui possono essere eseguiti:

  • mediante azioni dirette dei soggetti obbligati, o dalle società da essi controllate o controllanti;

  • mediante azioni delle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale non soggette all’obbligo;

  • da soggetti sia pubblici sia privati che sono in possesso della certificazione secondo la norma UNI CEI 11352;

  • da soggetti sia pubblici sia privati che hanno nominato un esperto in gestione dell’energia certificato secondo la norma UNI CEI 11339;

  • da soggetti sia pubblici sia privati che sono in possesso di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001.

 

I requisiti sopra richiamati devono essere mantenuti per tutta la durata della vita utile del progetto per il quale si presenta l’istanza per l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi. 

 

Esistono tre metodologie di calcolo del risparmio energetico:

  1. Standard: si basa sulla determinazione dei risparmi relativi ad una singola unità fisica di riferimento, senza effettuare misurazioni dirette. Vengono utilizzate schede standard di riferimento;

  2. Analitico: predefinisce l’algoritmo di calcolo dei risparmi, la cui applicazione richiede la misura diretta di alcuni parametri. Vengono utilizzate schede standard di riferimento;

  3. Consuntivo: si basa su un programma di misura dei consumi proposto dal titolare del progetto. Può essere necessaria la normalizzazione.

Il metodo a consuntivo viene applicato alle proposte:

  • a) per le quali non sono disponibili schede tecniche di valutazione standardizzata o analitica

  • b) comprendenti interventi eterogenei per metodo di valutazione, da realizzarsi presso un unico cliente.

Per l’accoglimento di una proposta deve essere certificato il raggiungimento di una sufficiente soglia di risparmio energetico, per evitare la dispersione di risorse espletando istruttorie su proposte di entità irrisoria, viene consentito al richiedente di accorpare più interventi all’interno di uno stesso progetto.

 

Di seguito vengono riportate le dimensioni minime da raggiungere per accedere al meccanismo incentivante:

1. Standardizzato: dimensione minima del progetto 20

2. Analitico: dimensione minima del progetto 40

3. A consuntivo: dimensione minima del progetto 60

 

La vita utile dei progetti è stabilita pari a:

  • 8 anni, per gli interventi per l’isolamento termico degli edifici, il controllo della radiazione entrante attraverso le superfici vetrate durante i mesi estivi, le applicazioni delle tecniche dell’architettura bioclimatica, del solare passivo e del raffrescamento passivo;

  • 5 anni, negli altri casi.

Si definisce, inoltre, "vita tecnica di un intervento" come “il numero di anni successivi alla realizzazione dell’intervento durante i quali si assume che gli apparecchi o dispositivi installati funzionino e inducano effetti misurabili sui consumi di energia”.
Il concetto di “vita tecnica” è importante poiché i TEE vengono riconosciuti per l’intera sua durata, seppur erogati nel corso della vita utile.

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